In base alla "Carta dei Diritti del Passeggero" del Ministero della navigazione e dell'Unione dei consumatori dell'Egeo e della Grecia, non potrai presentare reclamo per ritardo, interruzione, cancellazione o modifica della rotta dovuti a esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica, a causa di forza maggiore nell'applicazione delle disposizioni di legge (come l'articolo 6(3)(d) della legge 2932/2001) o degli ordini dell'autorità competente in generale, e in particolare per la fornitura di assistenza a navi o persone a rischio o per qualsiasi modifica approvata alle rotte programmate relative alla copertura di esigenze di trasporto straordinarie o che sono richieste nell'interesse pubblico.
In quali casi non avrò diritto al risarcimento?
Aggiornato oltre 11 mesi fa